art. 10 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Probiviri.
art. 11 - Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
art. 12 - Convocazione
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
art.13 - Oggetto delle delibere assembleari
L'Assemblea:
- provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci.
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera e ratifica, alla prima assemblea utile, i membri cooptati o designati degli organi sociali direttivi di cui all'articolo 6 del presente Statuto.
art.14 - Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezza della delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega, nei limiti indicati al primo comma.
art.15 - Votazioni
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
art.16 - Il Consiglio di Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzato dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del Libro degli Aderenti.
art.17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'Associazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
Il Presidente, per conto dell'Associazione, cura l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
art. 18 - Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni:
L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.
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