Articolo 1 - Finalità
La Federazione Italiana contro le malattie polmonari sociali e la tubercolosi (FIMPST)– posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) – organizzazione volontaria non governativa (ONG) - ente senza fini di lucro, con personalità giuridica, riunisce le istituzioni, i sodalizi e gli enti che, mediante lo studio, la ricerca scientifica, l’azione sanitaria, le attività di informazione e di educazione socio – sanitaria, il contributo tecnico e finanziario hanno come scopo l’ordinato sviluppo delle attività di prevenzione, accertamento, cura, e riabilitazione delle malattie respiratorie, in particolare di quelle di rilevanza sociale.
Articolo 2 - Rappresentatività
La Federazione collabora con gli organi di governo dei servizi sanitari e sociali a livello nazionale, regionale e locale. Fa parte, come Membro costituente, dell’Unione Internazionale contro la Tubercolosi e le Malattie Respiratorie (U.I.C.T.M.R/I.U.A.T.L.D.) nei cui organi rappresenta l’Italia.Può partecipare a fondazioni con fini compatibili a quelli previsti dall’ art. 1.Partecipa in proprio e/o attraverso i suoi delegati alle riunioni delle istituzioni, delle fondazioni e delle società che si prefiggono anche in parte, i suoi medesimi scopi.
Articolo 3 - Soggetti
La Federazione ha sede in Roma, Via Giovanni da Procida nr. 7/d ed è costituita da:
Membri costituenti:
- l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (A.I.P.O.) e la Società Italiana di Medicina Respiratoria (S.I.Me.R.);
Consulta delle Istituzioni Governative:
- i Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell’Ambiente;
- le Regioni, le Province, i Comuni anche attraverso le loro rispettive Associazioni unitarie a carattere nazionale;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- INAIL
- L’Istituto Superiore di Sanità
- CNR
Membri Sostenitori:
- Le Istituzioni pubbliche e/o private
- Le persone fisiche
Membri aderenti:
- Alla Federazione possono associarsi in qualità di Membri aderenti gli organismi scientifici ed operativi , le istituzioni pubbliche e private e le Associazioni di pazienti e di volontariato che siano impegnati nella lotta contro le malattie respiratorie di rilevanza sociale che indirizzano i loro sforzi anche a favore di categorie sociali disagiate o popolazioni di paesi bisognosi di aiuti e/o in via di sviluppo.Siffatti soggetti devono, a tal fine, rivolgere apposita richiesta scritta al competente organo societario.
Articolo 4 - Obiettivi
La Federazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo socio-sanitario nonché finalità scientifiche, culturali, di ricerca, sociali, educative e formative attraverso la promozione, l’aggiornamento costante e sistematico delle attività volte al controllo, dell’asma bronchiale, della broncopneumopatia cronica ostruttiva, della tubercolosi e delle altre malattie respiratorie, soprattutto se invalidanti e/o di rilevanza sociale e volte alla soluzione dei problemi conseguenti all’inquinamento ambientale, professionale e non.
L’attenzione della Federazione è rivolta in particolare alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie attraverso la più estesa divulgazione delle conoscenze e delle informazioni per ottenere l’adesione e la partecipazione delle istituzioni pubbliche e private e dell’opinione pubblica alla tutela della salute con particolare riguardo alla salute respiratoria.
La Federazione può emettere titoli di solidarietà così come disciplinato e regolamentato dal Decreto Legislativo nr. 460 del 04/12/1997.
Articolo 5 - Operatività
La Federazione per raggiungere le proprie finalità promuove iniziative, studi e ricerche inerenti i propri obiettivi anche attraverso la preparazione e l’aggiornamento del personale medico, sanitario non medico e tecnico. Organizza campagne di informazione e educazione sanitaria, Congressi e Convegni.
Concorre altresì ad azioni similari programmate od avviate da altre istituzioni sia pubbliche che private supportandole attraverso il proprio patrocinio e/o attraverso la co-promozione di eventi la cui finalità sia coerente con gli obiettivi statutari della Federazione.Nell’espletamento dei propri obiettivi la Federazione può avvalersi di istituzioni di diritto pubblico o privato da essa controllate o partecipate.
Articolo 6 - Organi statutari
Sono organi della Federazione:
- il Comitato Direttivo;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- la Consulta delle Istituzioni Governative;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Le cariche ricoperte in seno al Consiglio Nazionale, al Comitato Direttivo, al Comitato Esecutivo, all’Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Garanti, relativamente ai componenti di estrazione medica, non comportano retribuzioni ma danno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni d’ufficio.
Articolo 7 - Consiglio Nazionale
Il Comitato Direttivo della Federazione è costituito da:
- nr. 4 componenti designati dall’AIPO
- nr. 4 Componenti designati dalla SIMeR
- l’ultimo ex Presidente-
I componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione quando ne sia presente almeno un terzo: le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo si riunisce in sessione ordinaria, con preavviso di quindici giorni, almeno due volte l’anno; è convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 8 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, nell’ambito dei propri componenti il Presidente e il Vice Presidente vicario;
- elegge nel proprio ambito due membri da affiancare al Presidente, al Vice Presidente, al Past President per costituire il Comitato Esecutivo;
- può ammettere a far parte dell’Esecutivo una o più figure di alta rilevanza professionale con specifica competenza nei settori previsti dall’art. 1;
- nomina il Segretario generale, anche al di fuori dell’ambito della Federazione con funzioni manageriali;
- propone al Consiglio Nazionale i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti;
- stabilisce il programma annuale di attività della Federazione;
- delibera l’ammontare della quota annuale di contribuzione economica di ciascuno dei membri costituenti e dei membri aderenti;
- approva i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redatti dall’organo amministrativo;9 esamina ed approva la relazione del Presidente;
- delibera l’ammissione di nuovi membri aderenti;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- stabilisce la partecipazione della Federazione a Enti e/o Istituzioni, ai congressi scientifici e designa i rappresentanti ai vari congressi, convegni, simposi e progetti internazionali e nazionali;
- provvede all’assegnazione di premi e riconoscimenti onorifici al merito scientifico ed al merito medico – sociale;
- stabilisce l’eventuale aggiornamento delle norme relative all’inquadramento del personale ed all’ordinato funzionamento della Federazione
Articolo 9 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio è costituito:
- da 20 rappresentanti pneumologi delle regioni italiane, designati dal Comitato Direttivo nel rispetto delle equivalenze di rappresentanza AIPO e SIMeR nelle singole regioni, consentendo una adeguata rappresentanza territoriale;
- da 1 rappresentante ogni 4 membri aderenti;
- da 1 rappresentante per i membri sostenitori.
Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.
Articolo 10 – Consiglio Nazionale
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, ed in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei suoi componenti.Il Consiglio è convocato, con un preavviso di almeno venti giorni dal Presidente della Federazione che lo presiede di diritto.Esso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente, direttamente o per delega, la metà più uno dei suoi componenti, con la limitazione di non più di tre deleghe per ciascun Membro presente.In seconda convocazione la sessione è valida con la presenza fisica di un numero di componenti almeno pari a quello dei Membri del Comitato Direttivo.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
Articolo 11 – Consiglio Nazionale: compiti
Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:
- propone e realizza la politica della Federazione nelle regioni, in accordo con il Direttivo nazionale ed in rapporto alle singole situazioni regionali;
- svolge, in accordo con il Direttivo nazionale, compiti organizzativi e di raccordo con le sezioni regionali AIPO e, se costituite, SIMeR, con le strutture operative ospedaliere ed universitarie del territorio, con gli organi politico – amministrativi delle singole regioni;
- designa i rappresentanti regionali nell’ambito di delegazioni nominate dal Comitato Direttivo per la discussione di problematiche regionali presso gli organi istituzionali nazionali;
- propone al Direttivo nazionale l’ammissione di membri aderenti attivi nelle singole regioni;
- propone al Comitato Direttivo modifiche al presente statuto;
- su proposta del Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti.
Articolo 12 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, da due Membri eletti da Comitato Direttivo e dal Past President e da eventuali componenti nominati dal Direttivo; si riunisce in sessione ordinaria, con preavviso di quindici giorni, almeno sei volte l’anno; è convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 13 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
- realizza il programma annuale della Federazione; propone al Comitato Direttivo i rappresentanti nelle strutture di diritto pubblico controllate o partecipate;
- determina di volta in volta l’istituzione di apposite Commissioni e Gruppi di Lavoro per la realizzazione di singoli progetti di studio, di ricerca, di comunicazione, di raccolta fondi che coerentemente con le finalità della Federazione promuovano la cultura pneumologica.
Articolo 14 - Consulta delle Istituzioni Governative
CONSULTA DELLE ISTITUZIONI GOVERNATIVE è costituita da:
- Un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui all’art.3;
- Tre rappresentanti delle Regioni, uno delle Provincie e uno dei Comuni designati dalle rispettive Associazioni Unitarie Nazionali;
- Un rappresentante dell’Istituto di Previdenza Sociale Un rappresentante dell’Istituto Superiore di SanitàUn rappresentante dell’INAIL
- Un rappresentante del CNR
Articolo 15 - Consulta delle Istituzioni Governative
La Consulta, che non ha potere deliberante, si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente o Comitato Esecutivo per la discussione di problematiche inerenti l’attività della Federazione in ambito nazionale, regionale o territoriale. Alla Consulta possono essere richiesti pareri ed interventi in ambito politico istituzionale sanitario e sociale.
Articolo 16 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione; in armonia con le direttive generali del Consiglio, delinea ed organizza la conduzione tecnica, culturale e scientifica della Federazione, ne sovrintende la gestione amministrativa; compie tutti gli atti di ordinaria gestione con facoltà di delega anche mediante semplice lettera; adotta, in armonia con le direttive generali stabilite, i provvedimenti necessari per l’ordinato funzionamento ed il conseguimento delle finalità istituzionali della Federazione, vigila sull’applicazione del presente Statuto; adempie ad ogni altra funzione a lui demandata dal Consiglio o dal Comitato Direttivo e presiede le sessioni ordinarie e straordinarie del Comitato Direttivo delle quali predispone l’ordine del giorno.
Il Presidente coordina l’attività della Consulta delle Istituzioni Governative.
Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento personale.Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una volta.
Articolo 17 – Funzioni del Vice Presidente Vicario
Il Vice Presidente vicario come indicato dall’articolo 16 sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Presidente in tutte le sue funzioni.
Articolo 18 – Presidente onorario
Il Consiglio, su proposta del Comitato Direttivo, può acclamare uno o più Presidenti onorari della Federazione.
Articolo 19 – Segretario generale
Il Segretario generale è responsabile del funzionamento dell’Ente di cui cura i settori amministrativo e finanziario.Il Segretario generale coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, partecipa a tutte le riunioni degli organi societari (Comitato Direttivo, Comitato Esecutivo, Consiglio Nazionale, Consulta delle Istituzioni Govwernative ed eventuali Commissioni) redigendone i verbali.
Il Segretario Generale, nell’ambito della Collaborazione con il Presidente, mantiene i collegamenti con i componenti dei vari organi Federativi, sovrintende al funzionamento della segreteria e del personale dipendente, al coordinamento tecnico organizzativo della Federazione, sovrintende altresì alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie della Federazione compiendo ogni atto d’ordinaria amministrazione, che si renda necessario, ivi compresa l’apertura di conti correnti bancari e/o postali, su cui ha il potere di firma per il suo mandato, tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo avvalendosi anche di consulenti esterni.Propone all’esecutivo piani e strategie relative al rafforzamento dell’immagine della Federazione. Il Segretario generale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.La nomina può essere revocata per giusta causa ai sensi del contratto di lavoro stipulato in accordo con il Segretario Generale.
Articolo 20 – Attività editoriale
La Federazione dispone di proprie testate editoriali inerenti e compatibili con il perseguimento delle finalità istituzionali previste nel seguente statuto.Per la pubblicazione e l’editazione delle proprie testate può avvalersi anche di editori esterni.
Essa, inoltre, può conferire il patrocinio ufficiale ad attività editoriali compatibili con i suoi fini istituzionali.Responsabile dell’attività editoriale della Federazione è il Presidente o la persona da Lui delegata.
Articolo 21 – Collegio dei Garanti
Ha il compito di vigilare sulla applicazione e sulla corretta interpretazione delle norme statutarie e di decidere su eventuali misure disciplinari (diffida, sospensione, espulsione) nei confronti dei componenti istituzionali.
E’ composto da tre Membri di elevata ed onorata professionalità ed è così suddiviso:
- 1 Membri di estrazione SIMeR
- 1 Membri di estrazione AIPO
- 1 Membro esperto di materia giuridica.
Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato Direttivo iscritti all’apposito albo dei revisori contabili.
Il Presidente o un componente del Collegio assiste alle riunioni del Comitato Direttivo in occasione della discussione del bilancio e di argomenti ad esso inerenti..Il Collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità, rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e redige apposita relazione da sottoporre all’approvazione degli stessi.
Articolo 23 – Patrimonio
Il patrimonio della Federazione è formato dai beni mobili ed immobili in suo possesso e da eventuali acquisti, lasciti o donazioni.E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS” che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse ed accessorie.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, e sono, in ogni modo, a fondo perduto: i versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Federazione né in caso d’estinzione, di recesso o di esclusione della Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Articolo 24 – Proventi
I proventi della Federazione sono formati
- dalle quote annuali di contribuzione economica di ciascuno dei Membri costituenti ed aderenti;
- dai contributi straordinari dei suoi componenti;· dalle contribuzioni raccolte attraverso le campagne nazionali, di educazione e prevenzione sanitaria nonché da iniziative integrative e/o sostitutive di esse intraprese anche con l’ausilio di tutti i mezzi di informazione e comunicazione di massa;
- dalle entrate provenienti dalla sua attività editoriale istituzionale e divulgativa;
- dai proventi di iniziative programmate e/o svolte in nome e per conto dei propri componenti, o per incarico di organismi pubblici e privati operanti a livello internazionale, nazionale, regionale e locale;
- dai proventi delle sue partecipazioni nelle istituzioni controllate o partecipate;
- dall’accettazione di contributi e liberalità sotto qualunque forma da Enti Pubblici e privati, Associazioni, società, persone fisiche e qualunque altro soggetto.
Articolo 25 – Bilanci
I bilanci della Federazione coincidono con l’anno solare.
Articolo 26 – Liquidazione
In caso di estinzione o scioglimento della Federazione si procederà alla liquidazione del patrimonio, a norma dell’articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle relative disposizioni di attuazione.Esaurita la liquidazione, dei beni che residueranno saranno devoluti in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo, in quota parte alle Società Costituenti, in sede di deliberazione dello scioglimento.
Articolo 27 – Modifiche
Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o dal Consiglio Nazionale.Ogni modifica proposta dovrà essere approvata dal Comitato Direttivo a maggioranza qualificata (2/3).
Articolo 28 – Clausola Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o all’applicazione delle norme statutarie, sarà devoluta, per la sua risoluzione, ad un Collegio arbitrale di tre membri, disciplinato dalle norma degli artt. 810 e ss. c.p.c..
Ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, che assumerà la Presidenza del Collegio, sarà designato di comune accordo tra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
La parte che, comunicata all’altra il proprio arbitro nonché l’invito a procedere alla designazione del proprio, non riceva entro venti giorni la comunicazione dell’arbitro della controparte, potrà chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
Il Collegio arbitrale avrà sede presso la sede legale della Federazione e deciderà entro 90 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri. Il Collegio arbitrale renderà la propria decisione secondo diritto e sarà competente a decidere anche su tutte le questioni di giurisdizione e/o di competenza che lo riguarderanno, sulle proprie competenze e spese e sulla condanna alle spese di giudizio.
VISTA la documentata istanza con la quale il rappresentante legale della·"Federazione Italiana contro la Tubercolosi", con sede in Roma, riconosciuta giuridicamente con D.P.R. 10 gennaio 1984, ha chiesto l'approvazione delle modifiche del proprio statuto sociale;
VISTO il verbale del 3 settembre 1999, redatto a rogito dr. Salvatore Alioto, notaio in Milazzo, n. di rep. 37936, con il quale Consiglio Nazionale del suddetto ente ha deliberato le summenzionate modificazioni statutarie;
VISTO l'atto di deposito del 17 settembre 1999, redatto a rogito del dr. Luigi Prinetti, notaio in Milano, n. di rep. 83708, con il quale viene integrato l'art. 14 del citato statuto;
VISTO l'articolo 16 codice civile e l'articolo 4 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo;
VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296;
VISTO l' articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
VISTO l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e successive modificazioni;
VISTO il proprio decreto in data 27 dicembre 1996, n. 704;
VISTO l'art. 2 del proprio decreto in data 21 dicembre 1998;
VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della "Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi - ONLUS -" già "Federazione Italiana contro la Tubercolosi", di cui all'allegato testo - che forma parte integrante del presente decreto - composto di 25 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 3 settembre 1999, n. repertorio 37936, a rogito del dr. Salvatore Alioto, notaio in Milazzo, successivamente integrato con 1'atto di deposito del 17 settembre 1999, n. repertorio 83708, a rogito del dr. Luigi Prinetti, notaio in Milano, per quanto
concerne l'art. 14
Il presente decreto sarà pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,