

- ART. 1 Denominazione - Sede
- ART. 2- Durata
- ART. 3 - Finalità Associative
- ART. 4 - Sistemi di Verifica
- ART. 5 - Soci
- ART. 6 - Obblighi degli associati
- ART. 7 - Perdita della qualifica di Socio
- ART. 8 - Organi Sociali
- ART. 9 - II Presidente
- ART. 10 - Il Consiglio Direttivo
- ART. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- ART. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
- ART. 13 - Commissioni Speciali
- ART. 14 -Attribuzioni del Segretario
- ART. 15 - Attribuzioni del Tesoriere
- ART. 16 - Durata delle cariche di Segretario e Tesoriere
- ART. 17 - Assemblea Ordinaria
- ART. 18 - Assemblea Straordinaria
- ART. 19 -Funzionamento dell'Assemblea
- ART. 20 - Partecipazione all'Assemblea
- ART. 21 - Convocazione dell'Assemblea
- ART. 22 - Bilancio
- ART. 23 - Collegio dei Revisori
- ART. 24 - Organi di diffusione dell'Associazione
- ART. 25 - Scioglimento e liquidazione
- ART. 26 - Note conclusive
ART. 1 Denominazione – Sede
È costituita una libera associazione a carattere scientifico, senza fine di lucro e senza finalità sindacali, sotto la denominazione: "Società Italiana di Medicina Respiratoria in Età Geriatrica" brevemente detta "SIMREG" con sede in Palermo, Via Trabucco n. 180 c/o la Cattedra di Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Palermo.
Tale Associazione non prevede l'esercizio di alcuna attività imprenditoriale o la partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

ART. 2- Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Finalità Associative
L'Associazione si prefigge lo scopo di:
- Promuovere la ricerca clinica e di base, trials di studio, ricerche scientifiche finalizzate e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'ambito della Medicina Respiratoria dell'età geriatrica.
- Promuovere ogni forma di collaborazione ed integrazione tra Società Scientifiche Pneumologiche e Geriatriche, italiane e straniere, ed ogni altra Società Scientifica interessata alla Medicina Respiratoria in Età Geriatrica.
- Organizzare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e di tutti gli operatori del settore interessati alla medicina respiratoria in età geriatrica con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina) finanziati attraverso autofinanziamento e/o contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
- Incrementare ed incoraggiare iniziative a carattere scientifico per la collaborazione operativa tra i cultori della Medicina Respiratoria dell'Anziano ed i Medici di Medicina Generale.
- Favorire gli scambi culturali a carattere scientifico tra la pneumologia italiana e le più importanti istituzioni internazionali del settore.
- Divulgare la propria attività scientifica con iniziative a carattere editoriale.
- Costituire un riferimento per le autorità nazionali, regionali e locali nel campo della Medicina Respiratoria, dell'età geriatrica.
- Offrire ai Medici un servizio di consulenza su temi relativi agli aspetti clinico-diagnostici delle malattie respiratorie dell'età geriatrica.
- Creare una rete di informazione permanente sull'epidemiologia delle malattie respiratorie nell'età geriatrica.
- Curare tutti gli aspetti inerenti la programmazione e l'attuazione delle attività formative, educazionali e professionalizzanti nell'ambito della medicina respiratoria dell'età geriatrica.
- Promuovere, per lo svolgimento delle proprie attività, la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.
- Curare l'elaborazione di linee guida anche in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M).
Le attività sociali saranno promosse solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura finanziaria e ogni altra attività non espressamente presente nello Statuto, purché utile o connessa per la realizzazione degli scopi associativi.

ART 4 - Sistemi di verifica
L'Associazione prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte, affidandone la gestione a soci onorari e osservatori esterni di provate capacità scientifiche, i quali si occuperanno inoltre di rendicontarne l'esito a tutti i soci. Fungeranno da elementi di verifica il livello di apprendimento e soddisfazione dei partecipanti ai corsi di aggiornamento, lo stato di avanzamento dei progetti, le pubblicazioni prodotte e quanto altro verrà ritenuto opportuno per il conseguimento di tale scopo.

ART. 5 – Soci
L'Associazione è costituita da: Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
I Soci Ordinari possono essere solo persone fisiche che abbiano una corretta condotta morale e professionale e siano in possesso di laurea in medicina e chirurgia conseguita in Italia o all'estero, purché riconosciuta equipollente. È prevista l'ammissione, senza limitazioni, con la qualifica di Socio Ordinario per tutti i soggetti, che ne facciano richiesta e con le caratteristiche di cui sopra, che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime liberoprofessionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro). Inoltre, è prevista dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società o l'associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta (non discriminazione personale).
I Soci onorari possono essere persone fisiche, che hanno acquisito particolari meriti scientifici in ambito medico, ovvero si siano distinti per particolari meriti morali e culturali, persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione.
I Soci Sostenitori possono essere persone fisiche e/o giuridiche che sostengono l'attività dell'Associazione con finanziamenti. Le modalità della loro ammissione vengono stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari ed i Soci Sostenitori possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto;non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo o negli altri organi dell'Associazione.

ART. 6 - Obblighi degli associati
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario. Ad ogni Socio è fatto obbligo di:
- rispettare il presente Statuto.
- intervenire alle Assemblee nei casi previsti.
- osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione.
- versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.
Le somme versate per l'iscrizione e per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

ART. 7 - Perdita della qualifica di Socio
La decadenza e la esclusione sono pronunciate dal Consiglio Direttivo, per i Soci che non osservano lo Statuto sociale, che non versano le quote associative dovute da oltre due anni o che compiano gravi inadempienze; che abbiano tenuto comportamenti contrari ai principi etici o abbiano compiuto atti lesivi al prestigio dell'Associazione.

ART. 8 - Organi sociali
Sono Organi Sociali dell'Associazione:
- L'Assemblea
- II Consiglio Direttivo
- II Presidente
- II Segretario
- II Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori (se nominato).

ART. 9 - II Presidente
II Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio. Il Presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; propone la costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei propri compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente dura in carica tre anni solari e il mandato è rinnovabile; al termine del proprio mandato il Presidente in carica assume la carica di Past-President. Il Past-President entra a far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il consiglio direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da otto membri che vengono nominati dall'Assemblea tramite elezione democratica con votazione a scrutinio segreto, tra le persone che abbiano presentato la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e quando lo ritenga opportuno il Presidente in carica oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, o i Revisori dei Conti.
I componenti il Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni solari e il loro mandato è rinnovabile. In caso di dimissioni di almeno quattro membri, decade l'intero Consiglio.
I componenti il Consiglio Direttivo, qualora senza gravi e motivate giustificazioni non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, decadono dalla carica. Qualora, nel corso del mandato del Consiglio Direttivo, venisse a mancare uno dei componenti sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo provvede ad attribuire nel suo seno le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente.
- ammette i Soci ordinari, ed onorari e sostenitori e delibera sul recesso e/o sulla esclusione di tutti i Soci;
- nomina tra i suoi membri il Presidente e, su proposta del Presidente, il Tesoriere e il Segretario dei quali determina le funzioni ed i poteri,
- autorizza la eventuale assunzione dei dipendenti, fissandone il trattamento economico, e conferisce incarichi esterni a collaboratori;
- determina diarie e rimborsi spese per i collaboratori interni ed esterni:
- determina diarie, rimborsi spese;
- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;
- istituisce uffici, delegazioni, e comitati, nomina incaricati regionali o di zona ed altri organi rappresentativi dell' Associazione;
- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, propone modifiche statutarie ed emana i regolamenti nei vari settori di attività;
- cura il progetto del bilancio annuale e della relazione sulla gestione annuale;
- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;
- delibera sull'istituzione di organi di diffusione ufficiali dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Tesoriere, Segretario e Past President, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri conferiti dalla delega, viene attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri, comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al Bilancio e suoi allegati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno fatte con avviso firmato dal Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima della riunione ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori. In caso di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere fatta anche solo un giorno prima della riunione per telegramma. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal più anziano d'età tra i suoi componenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario cui compete la sua conservazione. I componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.
Il Consiglio Direttivo relaziona almeno una volta l'anno, sulla propria attività all'Assemblea dei soci.

Articolo 13 - Commissioni Speciali
Il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni Speciali per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Attribuzioni del Segretario
II Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario tra i suoi membri eletti dall'Assemblea.

Articolo 15 - Attribuzioni del Tesoriere
Il Tesoriere gestisce la contabilità ordinaria dell'Associazione, autorizza il compimento delle operazioni finanziarie relative alle gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sulla sua gestione, fornisce il rendiconto annuale in forma di bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere tra i suoi membri eletti dall'Assemblea.

Articolo 16 - Durata delle cariche di Segretario e Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica tre anni, possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Assemblea Ordinaria
La Assemblea Straordinaria viene convocata con le modalità di cui all'art 21.
- approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza o dalla legge sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Assemblea Straordinaria
La Assemblea Straordinaria viene convocata con le modalità di cui all'art 21.
- deliberare su proposte di carattere straordinario.
- deliberare sulle modifiche statuarie.

Articolo 19 - Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea dei Soci sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - Partecipazione all'Assemblea
Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. Non possono intervenire all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali.

Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea
Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso, almeno quindici giorni prima della riunione, contenente il giorno ed il luogo della riunione e le materie da trattare. L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie potrà essere spedito per posta ordinaria o per via telematica o venir pubblicato su una delle riviste che trattano medicina respiratoria o sui programmi del Congresso Nazionale o su un quotidiano di interesse nazionale o, infine, sul sito Internet dell'Associazione.
La Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di novembre, e la straordinaria ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta dai Revisori o da almeno un quinto dei Soci. La convocazione dell'Assemblea per eventuali modifiche statutarie dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero dietro richiesta in forma scritta al Segretario di almeno un quinto degli associati. Le modifiche proposte dai Soci dovranno essere notificate all'Associazione nel loro integrale testo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea e saranno accettato solo se approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

Articolo 22 - Bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva un bilancio annuale dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio annuale preventivo e consuntivo deve essere presentato all'Assemblea annuale entro il mese di novembre e deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Articolo 23 - Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da un Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea con votazione a scrutino segreto. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una volta. La carica è gratuita. I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e di titoli di proprietà procedono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e predispongono annualmente la relazione al bilancio. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.

Articolo 24 - - Organi di diffusione dell'Associazione
Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo che con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse scientifico. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei Comitati di Redazione saranno nominati dal Consiglio Direttivo. Le modalità ed i rapporti concernenti l'organizzazione dei prodotti editoriali saranno disciplinati in appositi regolamenti.

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione
L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea dei Soci da assumersi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione secondo le norme del vigente Codice Civile. Compiute tutte le operazioni relative , le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26 - Note conclusive
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto ci si atterrà alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare al D.M. della Salute del 31 maggio 2004, disciplinante le Società Scientifiche, e sue successive modificazioni.




